Scuola e Lavoro
Scuola, il Governo ha deciso: si torna sui banchi delle superiori l'11 gennaio. Che farà la Puglia?
Ecco tutte le altre restrizioni previste dal 7 al 15 gennaio per il contenimento del contagio da Coronavirus
Ruvo - martedì 5 gennaio 2021
9.47
Dopo una serie di scontri in Consiglio dei Ministri, il Governo ha rinviato l'apertura delle scuole superiori all'11 gennaio.
Inoltre, ha stabilito una serie di norme più restrittive dal 7 al 15 gennaio per contenere il contagio da Coronavirus.
Il testo prevede:
per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, il divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma;
nei giorni 9 e 10 gennaio 2021, l'applicazione, su tutto il territorio nazionale, delle misure previste per la cosiddetta "zona arancione" (articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020). Saranno comunque consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Il testo conferma sino al 15 gennaio, nei territori inseriti nella cosiddetta "zona rossa", la possibilità, già prevista dal decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, di spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata della propria regione. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.
Resta ferma, per tutto il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, l'applicazione delle altre misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e dalle successive ordinanze.
Inoltre, il testo rivede i criteri per l'individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali saranno applicate le misure previste per le zone "arancioni" e "rosse".
Infine, per l'attuazione del piano di somministrazione del vaccino contro il contagio da COVID-19, sono previste specifiche procedure per l'espressione del consenso alla somministrazione del trattamento, per gli ospiti di residenze sanitarie assistite (o altre strutture analoghe), che siano privi di tutore, curatore o amministratore di sostegno e che non siano in condizione di poter esprimere un consenso libero e consapevole alla somministrazione del vaccino.
Inoltre, ha stabilito una serie di norme più restrittive dal 7 al 15 gennaio per contenere il contagio da Coronavirus.
Il testo prevede:
per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, il divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma;
nei giorni 9 e 10 gennaio 2021, l'applicazione, su tutto il territorio nazionale, delle misure previste per la cosiddetta "zona arancione" (articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020). Saranno comunque consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Il testo conferma sino al 15 gennaio, nei territori inseriti nella cosiddetta "zona rossa", la possibilità, già prevista dal decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, di spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata della propria regione. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.
Resta ferma, per tutto il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, l'applicazione delle altre misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e dalle successive ordinanze.
Inoltre, il testo rivede i criteri per l'individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali saranno applicate le misure previste per le zone "arancioni" e "rosse".
Infine, per l'attuazione del piano di somministrazione del vaccino contro il contagio da COVID-19, sono previste specifiche procedure per l'espressione del consenso alla somministrazione del trattamento, per gli ospiti di residenze sanitarie assistite (o altre strutture analoghe), che siano privi di tutore, curatore o amministratore di sostegno e che non siano in condizione di poter esprimere un consenso libero e consapevole alla somministrazione del vaccino.