Speciale
Le polizze assicurative
Cosa prevede l'assicurazione sulla vita e come funziona il pagamento
Ruvo - martedì 28 maggio 2019
10.49
Le polizze assicurative rappresentano un ulteriore e valido strumento di tutela e segregazione patrimoniale che, per la duttilità che le caratterizza e per l'ampia gamma di prodotti offerti dal mercato e non da ultimo per la fiscalità di favore, hanno riscontrato negli ultimi decenni un importante successo.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1882 Codice Civile, l'assicurazione sulla vita è quel contratto con cui l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a pagare un capitale o una rendita, al verificarsi di un evento attinente alla vita umana, quindi, si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive e consensuale, oneroso e ad esecuzione continuata, per cui le eventuali cause di risoluzione dell stesso, non incidono sulle prestazioni già eseguite.
È altresì un contratto aleatorio, il pagamento del premio è subordinato al verificarsi di un evento incerto (c.d. Rischio demografico) ovvero ad un evento futuro di cui non si conosce preventivamente il momento di realizzazione. L'assicurazione potrà essere sottoscritta sulla vita propria o di quella di un terzo, ma sempre con il suo consenso. Le assicurazione Vita si distinguono in Caso Vita, Caso Morte, Miste e di Capitalizzazione.
Qualora il contratto preveda il diritto dell'assicurato al pagamento di un capitale o di una rendita nel caso che questi sopravviva alla scadenza del contratto, ci troveremmo di fronte all'ipotesi di assicurazione caso vita; qualora il contratto preveda che, in caso di decesso dell'assicurato entro la data fissata nello stesso, il beneficiario superstite abbia diritto al pagamento di un capitale o di una rendita e quindi sarà configurata una assicurazione caso morte. L'assicurazione si definisce mista quando il contratto garantisce al beneficiario il pagamento del capitale sia in caso di sopravvivenza dell'assicurato, sia in caso di morte del medesimo in vigenza del contratto. I contratti di capitalizzazione hanno natura prettamente finanziaria e garantiscono solamente l'ammontare dei premi pagati maggiorati degli interessi maturati.
Un secondo criterio di classificazione è quello che il contratto può prevedere il pagamento di un premio unico, versato al momento della sottoscrizione del contratto, ovvero premi periodici, il cui ammontare potrà essere costante o crescente. Le polizze possono poi essere a tempo determinato, a vita intera o a durata naturale del rischio.
Dal punto di vista fiscale alle polizze, dal 1° gennaio 2015 si applicano due diverse tipologie di trattamento: per i contratti di assicurazione "temporanea caso morte" i proventi che vengono corrisposti ai beneficiari sono totalmente esenti dall'IRPEF; mentre per le c.d. Polizze vita miste, che oltre alla componente demografica hanno anche quella finanziaria, la prima non verrà tassata, mentre la seconda subirà un'imposizione fiscale del 26% (si veda la Circolare dell 'Agenzia delle Entrate n. 8/E del 1° aprile 2016).
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1882 Codice Civile, l'assicurazione sulla vita è quel contratto con cui l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a pagare un capitale o una rendita, al verificarsi di un evento attinente alla vita umana, quindi, si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive e consensuale, oneroso e ad esecuzione continuata, per cui le eventuali cause di risoluzione dell stesso, non incidono sulle prestazioni già eseguite.
È altresì un contratto aleatorio, il pagamento del premio è subordinato al verificarsi di un evento incerto (c.d. Rischio demografico) ovvero ad un evento futuro di cui non si conosce preventivamente il momento di realizzazione. L'assicurazione potrà essere sottoscritta sulla vita propria o di quella di un terzo, ma sempre con il suo consenso. Le assicurazione Vita si distinguono in Caso Vita, Caso Morte, Miste e di Capitalizzazione.
Qualora il contratto preveda il diritto dell'assicurato al pagamento di un capitale o di una rendita nel caso che questi sopravviva alla scadenza del contratto, ci troveremmo di fronte all'ipotesi di assicurazione caso vita; qualora il contratto preveda che, in caso di decesso dell'assicurato entro la data fissata nello stesso, il beneficiario superstite abbia diritto al pagamento di un capitale o di una rendita e quindi sarà configurata una assicurazione caso morte. L'assicurazione si definisce mista quando il contratto garantisce al beneficiario il pagamento del capitale sia in caso di sopravvivenza dell'assicurato, sia in caso di morte del medesimo in vigenza del contratto. I contratti di capitalizzazione hanno natura prettamente finanziaria e garantiscono solamente l'ammontare dei premi pagati maggiorati degli interessi maturati.
Un secondo criterio di classificazione è quello che il contratto può prevedere il pagamento di un premio unico, versato al momento della sottoscrizione del contratto, ovvero premi periodici, il cui ammontare potrà essere costante o crescente. Le polizze possono poi essere a tempo determinato, a vita intera o a durata naturale del rischio.
Dal punto di vista fiscale alle polizze, dal 1° gennaio 2015 si applicano due diverse tipologie di trattamento: per i contratti di assicurazione "temporanea caso morte" i proventi che vengono corrisposti ai beneficiari sono totalmente esenti dall'IRPEF; mentre per le c.d. Polizze vita miste, che oltre alla componente demografica hanno anche quella finanziaria, la prima non verrà tassata, mentre la seconda subirà un'imposizione fiscale del 26% (si veda la Circolare dell 'Agenzia delle Entrate n. 8/E del 1° aprile 2016).
Per maggiori informazioni
Avv. Giuseppe Prascina
Studio professionale: Corso V. Emanuele n. 105 – Barletta
Tel/fax 0883.527748 – Cellulare: 338.4728360
Mail: avv.prascinagiuseppe@gmail.com
PEC: avv.prascinagiuseppe@pec.ordineavvocatitrani.it
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