Speciale
Le fondazioni di famiglia
Un modo per vincolare il patrimonio familiare per uno scopo specifico
Ruvo - martedì 2 luglio 2019
11.31
La dottrina è solita definire una fondazione come un complesso di beni destinati al perseguimento di uno scopo specifico; sono istituzioni di carattere privato, riconosciute come persone giuridiche; le fondazioni sono collocate nel Libro I, Capo II, del Codice Civile rubricato Delle associazioni e delle fondazioni.
Il primo atto che dà vita alla fondazione è quello costitutivo, mediante il quale il fondatore vincola un patrimonio per il perseguimento di uno scopo specifico, individuando la struttura più idonea a realizzarlo.
Le fondazioni possono essere costituite con atto inter vivos o con atto mortis causa: queste ultime, in particolare, prevedono che attraverso il testamento il fondatore può realizzare l'effetto di costituire una fondazione o una fondazione di famiglia. Sul punto la dottrina ha sostenuto che non sia strettamente necessario il testamento pubblico per costituire e realizzare il fine dell'ente, ma anche solo quello olografo essendo quest'ultimo dotato di un sufficiente formalismo derivante dal verbale di pubblicazione.
La fondazione di famiglia si caratterizza per il fatto che unisce i tratti salienti della fondazione (personalità giuridica, segregazione patrimoniale potenzialmente perpetua con vincolo di scopo di utilità pubblica, controllo da parte dell'autorità amministrativa) alla dimensione strettamente individuale e familiare di istituti diversi quali, ad esempio, i vincoli di destinazione di cui all'art. 2645-ter c.c. o le rendite perpetue di cui all'art. 699 c.c.
Nonostante la singolarità dell'istituto, le fondazioni di famiglia non sono, tuttavia, un fenomeno solamente italiano. Ad esempio, l'art. 335 del Codice civile svizzero stabilisce che le fondazioni di famiglia possono erogare beni a beneficio della famiglia per le spese di educazione, dotazione ed assistenza dei suoi membri.
Con le fondazioni di famiglia non solo si può realizzare una completa segregazione patrimoniale del patrimonio apportato dal fondatore, ma permette di modulare prestazioni assistenziali e benefiche a vantaggio di una o più famiglie determinate, potenzialmente senza limiti di tempo.
Il primo atto che dà vita alla fondazione è quello costitutivo, mediante il quale il fondatore vincola un patrimonio per il perseguimento di uno scopo specifico, individuando la struttura più idonea a realizzarlo.
Le fondazioni possono essere costituite con atto inter vivos o con atto mortis causa: queste ultime, in particolare, prevedono che attraverso il testamento il fondatore può realizzare l'effetto di costituire una fondazione o una fondazione di famiglia. Sul punto la dottrina ha sostenuto che non sia strettamente necessario il testamento pubblico per costituire e realizzare il fine dell'ente, ma anche solo quello olografo essendo quest'ultimo dotato di un sufficiente formalismo derivante dal verbale di pubblicazione.
La fondazione di famiglia si caratterizza per il fatto che unisce i tratti salienti della fondazione (personalità giuridica, segregazione patrimoniale potenzialmente perpetua con vincolo di scopo di utilità pubblica, controllo da parte dell'autorità amministrativa) alla dimensione strettamente individuale e familiare di istituti diversi quali, ad esempio, i vincoli di destinazione di cui all'art. 2645-ter c.c. o le rendite perpetue di cui all'art. 699 c.c.
Nonostante la singolarità dell'istituto, le fondazioni di famiglia non sono, tuttavia, un fenomeno solamente italiano. Ad esempio, l'art. 335 del Codice civile svizzero stabilisce che le fondazioni di famiglia possono erogare beni a beneficio della famiglia per le spese di educazione, dotazione ed assistenza dei suoi membri.
Con le fondazioni di famiglia non solo si può realizzare una completa segregazione patrimoniale del patrimonio apportato dal fondatore, ma permette di modulare prestazioni assistenziali e benefiche a vantaggio di una o più famiglie determinate, potenzialmente senza limiti di tempo.
Per maggiori informazioni
Avv. Giuseppe Prascina
Studio professionale: Corso V. Emanuele n. 105 – Barletta
Tel/fax 0883.527748 – Cellulare: 338.4728360
Mail: avv.prascinagiuseppe@gmail.com
PEC: avv.prascinagiuseppe@pec.ordineavvocatitrani.it
Avv. Giuseppe Prascina
Studio professionale: Corso V. Emanuele n. 105 – Barletta
Tel/fax 0883.527748 – Cellulare: 338.4728360
Mail: avv.prascinagiuseppe@gmail.com
PEC: avv.prascinagiuseppe@pec.ordineavvocatitrani.it