Ucraina, la Caritas chiede accoglienza e riflessioni condivise
L'appello ai Comuni di don Cesare Pisani
domenica 13 marzo 2022
12.30
La Diocesi di don Tonino Bello ha letteralmente aperto le proprie case all'accoglienza di quanti stanno scappando dalla guerra in Ucraina. Lo riferisce don Cesare Pisani, presidente della Caritas della Diocesi di Molfetta - Giovinazzo - Ruvo - Terlizzi che, in una comunicazione ai parroci, scrive che vi è stato un «elevato numero di disponibilità offerte da famiglie residenti nella Diocesi» e sottolinea come sia verosimile ipotizzare anche «l'arrivo di un numero elevato di minori che potranno essere affidati a parenti già presenti sul territorio o più probabilmente alle cure di conoscenti, famiglie, strutture».
Don Cesare Pisani chiede riflessioni condivise sul sistema da attuare ma manifesta anche la necessità di redigere un vero vademecum su come comportarsi e a quali regole attenersi, indirizzando il monito direttamente ai servizi sociali dei Comuni di Molfetta, Giovinazzo, Ruvo e Terlizzi dicendosi certo di «poter valorizzare anche in questa ulteriore emergenza le consolidate relazioni di collaborazione tra questa Caritas, Servizi Sociali Territoriali e le parrocchie».
Nello specifico, a titolo esemplificativo, si potrebbe dare ampia diffusione alle disposizioni della legge 184/83 che all'art. 9 comma 4 recita che "Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, dame segnalazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni".
L'omissione della segnalazione può comportare l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare", e al comma 5 dispone che "Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla responsabilità genitoriale sul figlio a norma dell'articolo 330 del codice civile e l'apertura della procedura di adottabilità".
Don Cesare Pisani chiede riflessioni condivise sul sistema da attuare ma manifesta anche la necessità di redigere un vero vademecum su come comportarsi e a quali regole attenersi, indirizzando il monito direttamente ai servizi sociali dei Comuni di Molfetta, Giovinazzo, Ruvo e Terlizzi dicendosi certo di «poter valorizzare anche in questa ulteriore emergenza le consolidate relazioni di collaborazione tra questa Caritas, Servizi Sociali Territoriali e le parrocchie».
Nello specifico, a titolo esemplificativo, si potrebbe dare ampia diffusione alle disposizioni della legge 184/83 che all'art. 9 comma 4 recita che "Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, dame segnalazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni".
L'omissione della segnalazione può comportare l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare", e al comma 5 dispone che "Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla responsabilità genitoriale sul figlio a norma dell'articolo 330 del codice civile e l'apertura della procedura di adottabilità".