Ok ai trasporti non di linea, ma mascherina obbligatoria per i passeggeri
Il presidente Emiliano ha firmato l'ordinanza
mercoledì 24 giugno 2020
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Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato l'ordinanza n.266 con disposizioni in materia di trasporto non di linea - noleggio con conducente per i servizi atipici.
Con decorrenza immediata e sino al 14 luglio 2020, fermo restando l'obbligo vigente sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente la distanza di sicurezza, per le attività di trasporto per i servizi non di linea, fermo restando il rispetto di tutte le altre prescrizioni contenute nel protocollo di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, allegato 14 al D.P.C.M. 11 giugno 2020 – nonché di quanto prescritto nelle Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico, allegato 15 al D.P.C.M. 11 giugno 2020:
1) è consentito il trasporto di gruppi di lavoratori che comunemente condividono lo stesso luogo di lavoro e si muovono su predefinite relazioni casa-lavoro, nonché il trasporto di gruppi di pazienti che condividono gli stessi ambienti assistenziali e si muovono su predefinite relazioni casa-strutture di assistenza, riducendo la distanza interpersonale a bordo, ai fini di un maggiore indice di riempimento dei mezzi, nei limiti di quanto consentito dalla carta di circolazione, nel rispetto delle seguenti regole:
a) uso delle protezioni delle vie respiratorie;
b) divieto di far salire a bordo soggetti con febbre (temperatura superiore ai 37,5 C°) o sintomi respiratori;
c) garanzia dell'apertura dei finestrini o di altre prese d'aria naturale per il ricambio dell'aria;
d) esclusione del posizionamento dei passeggeri cosiddetto faccia a faccia, evitando comunque che vengano occupati posti vicino al conducente.
Con decorrenza immediata e sino al 14 luglio 2020, fermo restando l'obbligo vigente sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente la distanza di sicurezza, per le attività di trasporto per i servizi non di linea, fermo restando il rispetto di tutte le altre prescrizioni contenute nel protocollo di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, allegato 14 al D.P.C.M. 11 giugno 2020 – nonché di quanto prescritto nelle Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico, allegato 15 al D.P.C.M. 11 giugno 2020:
1) è consentito il trasporto di gruppi di lavoratori che comunemente condividono lo stesso luogo di lavoro e si muovono su predefinite relazioni casa-lavoro, nonché il trasporto di gruppi di pazienti che condividono gli stessi ambienti assistenziali e si muovono su predefinite relazioni casa-strutture di assistenza, riducendo la distanza interpersonale a bordo, ai fini di un maggiore indice di riempimento dei mezzi, nei limiti di quanto consentito dalla carta di circolazione, nel rispetto delle seguenti regole:
a) uso delle protezioni delle vie respiratorie;
b) divieto di far salire a bordo soggetti con febbre (temperatura superiore ai 37,5 C°) o sintomi respiratori;
c) garanzia dell'apertura dei finestrini o di altre prese d'aria naturale per il ricambio dell'aria;
d) esclusione del posizionamento dei passeggeri cosiddetto faccia a faccia, evitando comunque che vengano occupati posti vicino al conducente.