No al nazi-fascismo, a Ruvo la raccolta firme per la Legge Strazzema

Iniziativa organizzata dai collettivi di Sinistra Ruvese e Rifondazione Comunista

sabato 6 marzo 2021 12.47
Oggi, sabato 6 marzo, a partire dalle ore 19:00 presso il banchetto allestito in C.so Cavour, sarà possibile firmare la proposta di Legge di iniziativa popolare dal titolo "Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti" (G.U. n. 260 del 20/10/2020).

Per firmare è necessario essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di Ruvo di Puglia ed essere muniti di un documento di riconoscimento.

I Collettivi di Sinistra Ruvese e Rifondazione Comunista, organizzatori del presidio, invitano tutti i cittadini e tutte le cittadine a firmare la proposta della cosiddetta Legge Stazzema, che prende il nome appunto dal Comune di Sant'Anna di Stazzema, che il 12 agosto 1944 visse, con un atto terroristico premeditato, una delle più tragiche stragi di civili delle milizie naziste con la fucilazione di 560 civili, fra i quali molte donne e molti bambini.

La proposta di legge è finalizzata a disciplinare pene e sanzioni verso coloro che attuano propaganda fascista e nazista con ogni mezzo, compresa la diffusione di messaggi tramite social network e la produzione/vendita di oggetti con simboli fascisti e nazisti. L'iniziativa, a carattere nazionale, viene promossa per l'urgenza di affrontare il problema della propaganda nazifascista in maniera efficace alla luce dei recenti atti di violenza, di propaganda e di odio che si manifestano soprattutto i canali social.


La proposta di legge di iniziativa popolare consta di due articoli:
Art. 1.
1. Nel capo II del titolo I del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 293 è aggiunto il seguente:
«Art. 293-bis. – (Propaganda del regime fascista e nazifascista). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi eversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne fa comunque propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici. La pena di cui al primo comma è altresì aumentata di un terzo se il fatto è commesso con modalità ed atti espressivi dell'odio etnico o razziale.
All'articolo 5, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, le parole:
«sino a» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a».
Art. 2
1. Al Decreto Legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito in Legge 25 giugno 1993, n. 205, recante "Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa" all'art. 2 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
"1-bis. Qualora in pubbliche riunioni di cui al comma 1, l'esposizione riguardi emblemi o simboli riconducibili al partito fascista o al partito nazionalsocialista tedesco, la pena di cui all'art. 2 comma 1, è aumentata del doppio.