No ai fuochi d'artificio, l'ordinanza del sindaco

A tutela dell’integrità fisica delle persone e della tranquillità di persone ed animali

lunedì 28 dicembre 2020
Il sindaco Pasquale Chieco ha firmato ordinanza di divieto di utilizzo di fuochi d'artificio per tutta la durata delle festività natalizie. Un divieto che si rinnova in previsione della notte di san Silvestro.

"È fatto divieto, - si legge nel testo dell'ordinanza - nel periodo temporale delle festività natalizie 2020 e di capodanno 2021 (a far data dalla esecutività della presente ordinanza e sino al 06 gennaio 2021), al di fuori degli spettacoli autorizzati a professionisti del settore, di cui all'art.4 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, di utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio, benché di libera vendita (F1 e F2), in luogo pubblico e anche in luogo privato in assenza di consenso del proprietario/possessore di quest'ultimo, nonché in luogo privato (di cui sia stato assentito dal proprietario/possessore l'utilizzo per l'accensione), allorquando possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti.

È fatto divieto - inoltre, anche - di cedere a qualsiasi titolo o far utilizzare in qualsiasi condizione a minori di anni 14 i fuochi di categoria F1 nonché è fatto divieto di cedere a privati minorenni i fuochi di categoria F2, così come classificati dall'art.3 del Decreto Legislativo 123/2015".

Il provvedimento è preso "rilevato che durante il periodo delle festività natalizie e di fine anno, si assiste alla sconveniente pratica della diffusa accensione e scoppio di artifici pirotecnici sia in luogo pubblico che privato, la quale cosa comporta spiacevoli e fastidiosi inconvenienti rispettivamente sia all'integrità fisica delle persone sia alla tranquillità di persone ed animali".

Le violazioni alle suddette prescrizioni saranno punite a norma dell'art. 7/bis del D.L.vo n.267/2000 e s.m.i. che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00. Per ogni altra condotta non consentita dalla normativa vigente in materia, si applicheranno le sanzioni di carattere amministrativo e penale in essa previste. Le violazioni alla presente ordinanza comportano, altresì, il sequestro amministrativo del materiale, ai sensi dell'art.13 della legge n.689/81 e s.m.i. e la conseguente confisca e distruzione, ex art. 20, comma 5°, della citata legge.